Tutela diritti dei passeggeri / Trasporto con autobus
Si informa la gentile clientela che è possibile presentare segnalazioni all'Autorità di
Regolazione dei Trasporti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 181/2011, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus
(N.B.: solo dopo aver
presentato un reclamo a Autoservizi Moretti SRL con le seguenti modalità:
via e-mail all'indirizzo info@autolineemoretti.it;
a mezzo fax al n. 0972 237705 ;
inoltrando la segnalazione per posta all'indirizzo Autoservizi Moretti srl Via Foggia n. 16 85025 Melfi (PZ) e decorsi
novanta giorni dall'invio),
tramite posta raccomandata all'indirizzo di Via Nizza n. 230, 10126 Torino,
oppure inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:
- pec@pec.autorita-trasporti.it;
- reclami.bus@autorita-trasporti.it;
oppure utilizzando l'apposito accesso telematico (SiTe), disponibile sul sito web
dell'Autorità.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.autorita-trasporti.it
"Carta Mobilità"
"Regolamento"
"Modulo di reclamo"
Il 20 gennaio 2015 l'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il "Regolamento" ed il "Modulo di reclamo" per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011. Con l'adozione di questo "Regolamento" anche i passeggeri italiani nel trasporto su autobus godono di un livello di tutela pari a quello adottato da anni negli altri Paesi europei. In base al "Regolamento", i passeggeri che abbiano già presentato reclamo all'impresa di trasporto su autobus, potranno rivolgersi anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate in seconda istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 181/2011 da parte dell'impresa di trasporto. I servizi di trasporto passeggeri su autobus per i quali possono essere presentati reclami all'Autorità sono i servizi regolari, non invece quelli occasionali. Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel "Modulo di reclamo". All'Autorità non è attribuita competenza a dirimere le controversie tra consumatori e imprese, né a sanzionare i soggetti regolati per i casi di risarcimento e assistenza in caso di incidenti. "Regolamento" ex D.lgs. 169/2014 (diritti passeggeri/trasporto autobus). Modulo di reclamo Dal 1 gennaio 2017 è inoltre disponibile il Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe).